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16/05/2020

Inserito da Antonio Calabrese | 0 commenti
Atessa, ordinanza del Sindaco per i nuovi orari delle attivit� commerciali, con possibili aperture domenicali. Il mercato settimanale riapre il 24 maggio

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ORDINANZA NR. 25/2020

Atessa, 16 maggio 2020

IL SINDACO

borrelli 160520Premesso che: * con atto del 30 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020), il Ministro della Salute ha promulgato l’Ordinanza avente ad oggetto: “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)”; * con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020) � stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 45 del 23.02.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 (GU 09.03.2020, n. 61); Visto altres� il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1� marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19” (GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020); Preso atto del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (GU n. 53 del 02.03.2020) avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoVid19”; Visti: * il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 55 del 04.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; * il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Tenuto conto che, in attuazione del citato DPCM del 08.03.2020, il Ministro dell’Interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08.03.2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”; Preso atto altres� del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza CoVid-19”; Visti: * il DPCM del 09.03.2020 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; * il DPCM dell’11 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 64 dell’11.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 73 del 20.03.2020); 2 Visti: * il DPCM 22 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 76 del 22.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; * il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoVid-19” (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020); Preso atto della circolare del Ministro della Salute prot. n. 0007942/27/03/2020-DGPROGS-MDSP del 27.03.2020 avente ad oggetto: “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19” che nelle linee guida di carattere generale al punto 1b) stabilisce che “per tutti i pazienti, non esistendo al momento vaccini o farmaci antivirali specifici per l'infezione da SARS-CoV-2 si raccomandano le seguenti norme igieniche” tra le quali “indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio, in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti”; Viste: * l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 630 del 3 febbraio 2020 (GU n. 32 del 08/02/2020) avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; * l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e la successiva prima nota di indirizzo dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) prot. n. 30/VSG/SD del 30 marzo 2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1� aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 88 del 02.04.2020); Visti altres�: * il DPCM del 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020); * il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020); Vista l'OCDPC n. 669 del 24 aprile 2020 - “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’Ordinanza della Regione Abruzzo nr. 59 del 14 maggio 2020 – “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attivit� a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all’Ordinanza n. 56 del 06 maggio 2020”; Richiamato, in particolare, il punto 23 della predetta Ordinanza regionale che dispone che la disciplina degli orari di apertura delle attivit� commerciali, artigianali e produttive ammesse alla riapertura � stabilita con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento; Ritenuto, pertanto, di dover adottare gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare gli orari di apertura delle attivit� commerciali in genere denominate; Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s..m.i.; 3 ORDINA CON DECORRENZA 18 MAGGIO 2020: ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA: settore alimentare e non alimentare, apertura dalle ore 07,00 alle ore 21,00. Gli operatori commerciali possono scegliere liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio nell’ambito della fascia oraria sopra indicata. Gli orari di apertura devono essere resi noti al pubblico mediante l’apposizione di un cartello contenente l’indicazione degli orari e posizionato in modo ben visibile al pubblico. La scelta dell’orario pu� essere differente nei vari giorni della settimana, secondo le esigenze dell’operatore, purch� chiaramente indicati nel cartello di cui sopra. E’ consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa nei giorni della Domenica dalle ore 16,00 alle ore 21,00. PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: Per le suddette attivit� � consentita l’apertura nel rispetto dei medesimi orari, praticati prima della emergenza Covid19, che di seguito si riportano: Gli esercizi pubblici, che, per loro caratteristiche svolgono prevalentemente attivit� nelle ore serali (birrerie, wine bar, pub, enoteche, piano-bar, disco-bar, american-bar, locali serali e simili), devono rispettare il seguente orario di apertura e chiusura: Orario Minimo Dalle ore 10,00 alle ore 02,00 Orario Massimo Dalle ore 09,00 alle ore 02,00 Gli esercizi pubblici, che, per loro caratteristiche, svolgono prevalentemente attivit� di bar-caff�, bar gastronomici, bar gelaterie, bar pasticceria, cremeria, creperia e simili, devono rispettare il seguente orario di apertura e chiusura: Orario Minimo Dalle ore 06,00 alle ore 01,00 Orario Massimo Dalle ore 05,00 alle ore 01,00 Gli esercizi pubblici, che, per loro caratteristiche svolgono prevalentemente attivit� di trattoria, ristorante, osteria con cucina, pizzerie, tavole calde, fast food, esercizi con cucina tipica abruzzese, devono rispettare il seguente orario di apertura e chiusura: 4 Orario Minimo Dalle ore 09,00 alle ore 01,00 Orario Massimo Dalle ore 08,00 alle ore 01,00 Le attivit� artigianali (ossia quelle che non sono in possesso anche di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande) di produzione di generi alimentari con consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione, limitatamente alle gastronomie, pizzerie al taglio, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, rosticcerie e simili devono rispettare il seguente orario di apertura e chiusura: Orario Minimo Dalle ore 07,00 alle ore 23,00 Orario Massimo Dalle ore 06,00 alle ore 24,00 E’ consentito agli esercenti l’attivit� di somministrazione di alimenti e bevande e quelli artigiani di posticipare la chiusura ed anticipare l’apertura di una ora rispetto al limite massimo stabilito nelle giornate del venerd�, del sabato, dei festivi e dei pre-festivi. ACCONCIATORI, ESTETISTE E MESTIERI AFFINI: apertura dal luned� al sabato dalle ore 08,00 alle ore 21,00. Si dispone, inoltre, la riattivazione dei mercati settimanali con decorrenza 24 maggio 2020. Con successivo provvedimento saranno indicate tutte le specifiche di sicurezza per la gestione delle attivit� nelle aree mercatali. Resta rigorosamente fermo il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali nonch� i protocolli di sicurezza per l’esercizio delle attivit� di riferimento. Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’osservanza e del rispetto della presente ordinanza. avverte Che l’inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, � punita ai sensi delle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti, compresa la sospensione dell’attivit� ove previsto. informa che contro il presente provvedimento pu� essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo – Sezione Distaccata di Pescara - entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 5 Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; e dispone la pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale e la trasmissione a: ? alla Prefettura di Chieti; ? al Comando Stazione Carabinieri Atessa; ? al Comando di Polizia Municipale; ? Associazione Kommerciate.

Il Sindaco Dott. Giulio Sciorilli Borrelli

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