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01/02/2016

Inserito da Antonio Calabrese | 0 commenti
Pescara: pista ciclopedonale, il TAR accoglie l'istanza di sospensiva chiesto dalle aziende produttive a rischio di attraversamento

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Buone notizie per SOGET e VAMAR, le due aziende pescaresi che rischiano di vedersi attraversare le proprie attivit� produttive da una pista ciclopedonale al confine tra i comuni di Pescara e San Giovanni Teatino. Ieri c’� stato il pronunciamento del TAR dopo il ricorso presentato dalle due aziende nel quale viene decretata la sospensiva del provvedimento, in attesa di maggiori approfondimenti del caso da parte delle autorit� competenti.

Di seguito, il testo del provvedimento:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Gabriele Liberatore, Annamaria Natale, So.Ge.T.S.R.L., rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Cerceo, Laura Di Tillio, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, Via G. D'Annunzio, 142;

contro

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

per ottenere- quanto al ricorso principale, l’annullamento della deliberazione n.109 del 03 agosto 2015 del Consiglio Comunale di Pescara di approvazione del Piano Particolareggiato di rigenerazione Fontanelle in variante al Piano Regolatore Generale e degli atti presupposti; nonch� la condanna dell'ente comunale al risarcimento dei danni;- quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento della delibera della giunta comunale n. 691/2015 del 17 novembre 2015 e del decreto dirigenziale n. 405/BR del 20 novembre 2015 di occupazione d’urgenza delle aree di propriet� della parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Giulio Cerceo e l'avv. Laura Di Tillio per la parte ricorrente, l'avv. Marco De Flaviis per l'amministrazione resistente;

Considerato che, ad un primo esame, tipico della presente fase cautelare, l’Amministrazione non appare aver tenuto conto di tutte le ragioni esposte dalla parte ricorrente, anche con le osservazioni al piano particolareggiato; ed in particolare, non appare aver valutato la possibilit� di scegliere un tracciato, peraltro gi� non rettilineo, tale da minimizzare il pregiudizio per la parte ricorrente, in ossequio al principio di proporzionalit� e minimo mezzo, che occorre rispettare soprattutto nelle scelte di tipo urbanistico che conducono a vicende ablatorie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame, secondo quanto indicato in motivazione.

Fissa l’ulteriore trattazione all’udienza del 17 giugno 2016.

La presente ordinanza sar� eseguita dall'Amministrazione ed � depositata presso la segreteria del tribunale che provveder� a darne comunicazione alle parti.

Cos� deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

pista ciclopedonale 010216

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