28/05/2013
Con Mina Welby in Abruzzo per legalizzare l’eutanasia
Dal 31 maggio al 2 giugno sar� presentata a Pescara, Sulmona e L’Aquila la Proposta di Legge di iniziativa popolare per legalizzare l’eutanasia promossa dalla Associazione Luca Coscioni con l’adesione di Radicali Italiani, UAAR, Exit Italia e Amici di Eleonora Onlus. Fra i partecipanti, Mina Welby, copresidente della Associazione Luca Coscioni, e Carlo Troilo, autore del libro “Liberi di morire. Una fine dignitosa nel paese dei diritti negati”.
Nelle sedi degli incontri sar� possibile firmare la proposta di legge ed avere la certificazione della firma (ne servono 50.000 in tutta Italia).
Questo il programa degli incontri.
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Pescara
Venerd� 31 maggio 2013
Ore 11:00– Conferenza Stampa
Luogo: sala delle commissioni - Municipio di Pescara - secondo piano -
Presenti:
Roberto Anzellotti – Uaar Abruzzo
Roberto Di Masci – Radicali Abruzzo
Liana Moca – Uaar dell’Aquila
Mina Welby – Associazione Luca Coscioni
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Venerd� 31 maggio 2013
Ore 17:30– Dibattito sull’Eutanasia Legale
Luogo: Sala della Provincia
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Presenti:
Maurizio Acerbo –Consigliere regionale – Rifondazione Comunista
Roberto Anzellotti – Uaar Abruzzo
Riccardo Chiavaroli - Consigliere regionale – PDL
Roberto Di Masci – Radicali Abruzzo
Liana Moca Uaar Pescara - Moderatrice
Carlo Troilo – Associazione Luca Coscioni -
Mina Welby – Associazione Luca Coscioni
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Sulmona�
Sabato 1 giugno 2013
Ore 17:30– Dibattito sull’Eutanasia Legale
Luogo: Archivio di Stato
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Presenti:
Silvio Cappelli –Societ� Filosofica Italiana - Sezione di Sulmona - �Moderatore
Roberto Carrozzo –Responsabile Archivio di Stato –Sezione di Sulmona–
Giovanni D’Amico – Vice-presidente del Consiglio regionale Consigliere regionale - PD
Roberto Di Masci – Radicali Abruzzo)
Antonella Ficorilli – Consulta di Bioetica
Liana Moca – Uaar dell’Aquila
Mario Setta – Docente di filosofia
Carlo Troilo – Associazione Luca Coscioni
Mina Welby – Associazione Luca Coscioni
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L’Aquila�
Domenica 2 giugno 2013
Ore 10:30– Dibattito sull’Eutanasia Legale
Luogo: Ridotto del Teatro
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Presenti:
Nello Avellani, giornalista di news-town.it - �Moderatore
Mario Di Gregorio� – Docente universitario Storia della Scienza e delle Tecniche
Roberto Di Masci – Radicali Abruzzo
Sandro Francavilla – Docente universitario di Endocrinologia
Liana Moca – Uaar dell’Aquila
Mina Welby – Associazione Luca Coscioni
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Per maggiori informazioni:
Proposta di legge di iniziativa popolare su:
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceita’ dell’eutanasia
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Relazione Ben oltre la met� degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, � a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza. I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader radicali Luca Coscioni e Piero Welby. Oggi, chi aiuta un malato terminale a morire - magari un genitore o un figlio che implora di porre fine alla sofferenza del proprio caro - rischia molti anni di carcere. Il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volont� � costantemente violato, anche solo per paura, o per ignoranza. La conseguenza � il rafforzamento della piaga tanto dell'eutanasia clandestina che dell'accanimento terapeutico. Per rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole e chiare, che stabiliscano con precisione come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in materia di trattamenti sanitari, ivi incluso il ricorso all'eutanasia. “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceit� dell'eutanasia” Articolo 1 Ogni cittadino pu� rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonch� ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario � tenuto a rispettare la volont� del paziente ove essa: 1) provenga da soggetto maggiorenne; 2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacit� di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3; 3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacit� sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volont� di cura”. Articolo 2 Il personale medico e sanitario che non rispetti la volont� manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente � tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento. Articolo 3 Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata; 2) il paziente sia maggiorenne; 3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacit� di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4; 4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso; 5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente � affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; 6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ci� con il medico; 7) il trattamento eutanasico rispetti la dignit� del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sar� praticato il trattamento eutanasico . Articolo 4
Ogni persona pu� stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volont�, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perch� confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni. La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non pu� essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilit�, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi. Altrettanto chiara ed inequivoca, nonch� espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario. Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.
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