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14/12/2020

Inserito da Antonio Calabrese | 0 commenti
CDCA Abruzzo: 'Via Verde: svelate le mappe dello scandalo, ecco tutte le mire per privatizzare nei fatti la costa dei trabocchi'

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Comunicato stampa del 14 dicembre 2020

Via Verde: svelate le mappe dello scandalo, ecco tutte le mire per privatizzare nei fatti la costa dei trabocchi. Strade e parcheggi su aree verdi, commistione tra auto e bici, concessioni per specifici ristoranti, trasformazione di vaste aree per chioschi e banchi di vendita. Procedura sbagliata dalla provincia: obbligatori Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale La Costa dei Trabocchi � bella. E ci� che � bello � un bene comune, di tutti! "Strade e parcheggi su aree verdi, commistione tra auto e bici, concessioni per specifici ristoranti, trasformazione di vaste aree per chioschi e banchi di vendita: basta guardare la cartografia allegata alla proposta di Regolamento per la Via Verde dei Trabocchi avanzata dalla provincia di Chieti per capire in maniera inequivocabile cosa si cela dietro questa operazione condotta cos� maldestramente, un vero e proprio sacco a discapito della bellezza del nostro territorio" cos� le quaranta associazioni e imprese turistiche che hanno sollevato in questi giorni il caso del regolamento della Via Verde rilanciano la questione, svelando, carte alla mano, i particolari del piano provinciale. Facciamo subito qualche esempio concreto. Il trabocco di Punta Mucchiola ad Ortona � in uno dei punti pi� selvaggi e panoramici. Ebbene, la proposta, prevede di concedere al privato un'ampia area (definita dal regolamento “area di tipo b”, in celeste) per parcheggi, attivit� di ristorazione, ombreggi ecc., ivi compresa viabilit� di servizio, come si pu� evincere dal seguente stralcio di regolamento.

stralcio regolamento 1412201

Il tutto con una connessione verso la Via Verde. Se il privato decide di fare parcheggi, come arriveranno le auto dalla Statale? Non solo attraversando perpendicolarmente la ciclabile ma percorrendola per un centinaio di metri, evidentemente. Non vediamo altre soluzioni. Oltre a quest'area ne verrebbe concessa un'altra sempre per attivit� commerciali (definita “area di tipo d”, con perimetro blu) e una terza (definita “area di tipo c”, in color ocra), attraverso accordi con i comuni con destinazione non meglio precisata. Situazioni simili per tutti gli altri, come � facilmente verificabile (al centro e a destra altri due esempi, con altre aree ocra destinate ). Il tutto con concessioni che possono essere anche permanenti.

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In tutto sono ben 10 le aree da dare in concessione ai privati che gestiscono trabocchi, tutte lato mare rispetto alla ciclabile. Che dire, poi, delle ampie aree vista mare contigue alla ciclabile che saranno concesse a questi specifici ristoranti? Qui sotto, riportate in viola (definite “aree di tipo a” nel Regolamento) alcuni esempi.

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A queste si aggiungono le “aree di tipo d” per chioschi, banchi vendita ecc. da dare in concessione in maniera temporanea o permanente a chi ne faccia richiesta. Tra le tante disseminate sul tracciato prendiamo ad esempio quella prevista a Fossacesia�che da sola occupa un'area di migliaia di mq con altre due in rapida successione appena a nord. Oppure quelle vicino al trabocco di Punta Cavalluccio�che si sommeranno a quelle contigue date in concessione al Trabocco stesso.

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Anche sui siti per i quali la destinazione verrebbe rimandata a successivi accordi con i comuni vorremmo vederci chiaro, visto che sono aree molto vaste in larga parte con vegetazione intatta. Compaiono, come abbiamo gi� visto, in ocra.�Al contrario di quanto dichiarato dal presidente della Provincia, quasi tutte queste 53 aree saranno concentrate in due tratti, tra il Trabocco di Ponte Mucchiola e il centro di Fossacesia, ben 33, e tra Punta Penna e Vasto Marina, 10. Altro che sviluppo equilibrato della costa, qui � un vero e proprio sacco!

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Un piano "schizofrenico", quindi, anche per quanto attiene ai servizi, senza alcuna logica se non quella di accontentare pochi a discapito di molti. Se poi, la qualit� architettonica sar� quella delineata proprio dalla Provincia con quel capolavoro, di cui auspichiamo il rapido abbattimento, rappresentato dai bagni vista mare, immaginiamo cosa potr� accadere lasciando sostanzialmente mano libera per decenni ai privati. Il Presidente della Provincia Pupillo, insiste a sostenere una procedura di approvazione del tutto fantasiosa ed estranea alle modalit� previste dalla legge regionale 5/2007 che assegna alla direzione territorio della Regione il compito di programmare le iniziative da svolgere nelle diverse aree, che, tra l'altro, sono espressamente tutelate "a verde" e non certo "a chiosco". Che dire poi della partecipazione della cittadinanza, relegata ad un percorso del tutto informale, visto che non vi � traccia di avvisi, bandi, termini precisi ecc., con documenti diffusi a macchia di leopardo e con le cartografie addirittura sui generis per una pianificazione essendo su file per Google Earth?

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In ultimo, ma non per importanza, la Provincia ignora con ogni evidenza le leggi europee sulle valutazioni ambientali che rendono totalmente illegittimo il procedimento avventatamente avviato dalla Provincia. Un piano come questo - cos� lo ha definito autorevolmente lo stesso presidente Pupillo e come d'altro lato � - come sanno tutti, deve essere obbligatoriamente assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica in base al D.lgs.152/2006, che deve partire contestualmente alla pianificazione, con specifiche analisi e produzione di elaborati (il rapporto preliminare ambientale e il rapporto ambientale) e percorsi di partecipazione di una pluralit� di enti con competenze ambientali, a partire dal Ministero dell'Ambiente, nonch� della popolazione che ha 60 giorni per fornire osservazioni che devono essere valutate dagli organi competenti e non certo dalla Provincia. Inoltre, interessando direttamente o indirettamente numerose Zone Speciali di Conservazione (ZSC/exSIC), deve anche essere assoggettato a Valutazione di Incidenza Ambientale su specie e habitat secondo quanto previsto dal DP.R. 357/1997, redigendo lo Studio di Incidenza Ambientale e assicurando anche in questo caso la pubblicit� di tutti i documenti alla popolazione per almeno 30 giorni per produrre le osservazioni. Sar� poi il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione ad esprimersi. Insomma, dopo aver visto le mappe, capiamo la fretta per far passare in sordina scelte inammissibili. Ora che per� � tutto pubblico neanche l'estremo tentativo di una "correzione fatta in casa" con qualche limatura pu� avere una qualsiasi chance di successo. Se vogliamo accogliere adeguatamente turisti da tutto il mondo serve tutelare attentamente il territorio all'insegna della leggerezza e della qualit�, mettendo al centro la difesa del bene comune e non di quello privato. Per sottolineare ulteriormente l'importanza del tratto di costa in oggetto, si ricorda che la Sovrintendenza ha gi� avuto modo di sottolineare l'esistenza di ben 7 aree archeologiche nel tratto Ortona-Vasto, con i relativi vincoli. A queste si aggiungono le altre aree vincolate sotto l'aspetto del vincolo paesaggistico e dei beni culturali e monumentali (basti pensare agli stessi Trabocchi, alla Costa stessa e tra gli altri il sito di San Giovanni in Venere. Di tutti questi aspetti, la bozza di regolamento non solo non ne tiene conto, ma ne determina lo svilimento, in frontale contrasto con ogni previsione del decreto legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali.

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Firmatari:

Associazioni regionali: − Associazione di promozione sociale “Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali – CDCA Abruzzo” − Coordinamento interregionale FIAB Abruzzo-Molise − FAI Abruzzo – delegazione ambiente − Forum H2O − Italia Nostra Abruzzo − Istituto Abruzzese Aree Protette (IAAP) − Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus Associazioni provinciali: − Arci provinciale CH Associazioni e comitati locali e territoriali: − Associazione di volontariato “La Locomotiva” − Associazione “L'Orda d'Oro” − Associazione “Lavenum per la mobilit� sostenibile” − Associazione San Giorgio Scuola Educaform − Associazione “Mercato Scoperto” − Associazione culturale L'Altraitalia Lanciano − Associazione operatori turistici e residenti Lido Riccio − Associazione Postilli – Foro − Associazione Torre Foro − CAI sezione di Vasto

− CAI sezione di Lanciano − Comitato Piedibus Lanciano − Comitato Dune Bene Comune, Ortona − Comitato Difesa del Comprensorio Vastese − Forum Civico Ecologista Vasto − Gruppo Fratino Vasto − WWF Zona Frentana e Costa Teatina − Laboratorio sociale Largo Tappia Aziende agricole e turistiche: − Azienda agricola e turistica “Cirulli Daniela”, Casalbordino − B&B La voce della Luna, San Vito Chietino − b&b" Il mare in una stanza", Ortona − b&b Falcone, Ortona − La Scogliera Ristorante e B&B, San Vito − Azienda agricola “BeeHappy”, Atessa − Azienda agricola “lunaria” di Gerardo Napolitano, Moscufo (PE) − Societ� Agricola Semplice “Colle del Nibbio”, Civitaluparella − Azienda Agricola "Don Carlo" di Lorenzo Genovesi − Azienda Agricola "L'equiseto" Attivit� turistico/sportive: − Abruzzo IN BIKE ASD − Associazione Club Trigonia sub − Cap15 - Ciclisti anonimi pescaresi − impresa locale SOLEA Nolo bici Sup e kayak − Palestra popolare R.Trollman

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VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI

REGOLAMENTO DI GESTIONE

VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI Premessa Con la Legge Regionale n. 5/2007 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina), la Regione Abruzzo ha inteso, tra l’altro, introdurre specifiche misure di tutela della Costa Teatina, con particolare riferimento alle aree interessate dalla dismissione dell’esercizio ferroviario della linea adriatica. In tal senso l’Art. 4 istituisce il Sistema delle aree protette della Costa Teatina, con le seguenti disposizioni: 1. La Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia provvede alla definizione di una coordinata attivit� delle aree protette della Costa Teatina. 2. Il Programma di cui al comma 1 � redatto di intesa con la Provincia di Chieti ai sensi dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 13 Tit. III delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P. della Provincia di Chieti). 3. Il “Sistema delle aree protette della Costa Teatina” si realizza anche per mezzo del collegamento funzionale delle aree protette attraverso il “corridoio verde”, quale obiettivo specifico di "tutela e valorizzazione della costa" del vigente Q.R.R., da realizzare sulle aree di sedime del tratto litoraneo del tracciato dismesso delle Ferrovie dello Stato, sulle stazioni e relative aree di pertinenza alle quali si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge. Al “corridoio verde” quale obiettivo specifico di tutela e valorizzazione della costa � funzionalmente connesso il sito “San Giovanni in Venere” nel Comune di Fossacesia i cui confini sono stabiliti come cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di ha 58 (All. D), al quale si applica il regime di protezione proprio delle riserve naturali istituite con la presente legge. Di seguito poi con gli Artt. 6 e 11, vengono definiti i contenuti dei Piani di assetto Naturalistico e le Norme transitorie di salvaguardia. La Legge regionale per� non istituisce formalmente una Riserva legata alle aree derivanti dalla dismissione ferroviaria (il corridoio verde), pur equiparandole a Riserva e ancora definendone le misure di salvaguardia. N� la Regione ha provveduto alla definizione di una attivit� coordinata delle aree protette della Costa Teatina d’intesa con la Provincia di Chieti, come previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 4. In realt� tale attivit� � stata avviata dalla Provincia di Chieti sia con il Progetto Speciale Territoriale della Costa Teatina, sia con l’appalto inerente la realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, in fase di avanzata realizzazione. Tali attivit� hanno consentito di entrare nel dettaglio delle problematiche territoriali di tutela e valorizzazione connesse alla realizzazione della pista ciclopedonale. Occorre in questa fase definire specificatamente una sorta di strumento equiparabile ad un Piano di assetto delle aree di propriet� provinciale acquisite per la Via Verde e alla elaborazione di un collegato Regolamento idoneo a dettare gli obiettivi e le regole da applicarsi a quelle aree, in coerenza con i dettami della L.R. 5/2007. Questa progettazione rappresenta un primo momento di regolamentazione conformativa degli usi del territorio in una logica di Piano di assetto delle aree di propriet� provinciale, che successivamente andrebbe estesa anche ai territori ricadenti nella precipua competenza comunale.

Gli elaborati del Piano di Assetto sono quindi relativi ad una cartografia contenente l’identificazione delle aree di propriet� provinciale, che rappresenta anche la definizione delle tipologie di aree da regolamentare, compresa l’indicazione delle emergenze e delle specificit� territoriali connesse o interessate dall’applicazione del Piano di Assetto. A tale Cartografia di Assetto viene collegato un Regolamento di gestione del compendio ferroviario dismesso e del patrimonio oggetto del Decreto Definitivo di Esproprio n. 1 del 31.03.2016, al sostegno e al controllo degli interventi di trasformazione e alla risoluzione delle problematiche inerenti la “Via Verde della Costa dei Trabocchi”. Tali elaborati vanno formalmente condivisi con la Regione Abruzzo e con tutti gli altri Enti competenti i vincoli territoriali ed i Comuni, per poi essere approvati dalla Provincia di Chieti con atto consiliare. Si � lavorato ad esempio con la Soprintendenza ai beni paesaggistici della Regione Abruzzo per la definizione condivisa di una sorta di abaco progettuale che diventi il riferimento per le successive iniziative, nonch� con la Regione Abruzzo che ha condiviso l’impostazione territoriale del procedimento conformativo. INDICE Art. 1 – Norme di riferimento ed Oggetto del Regolamento Art. 2 – Criteri di gestione ed utilizzo delle aree non impegnate dalla realizzazione della pista ciclopedonale della Via Verde Art. 3 – Criteri di qualit� delle trasformazioni, delle installazioni, degli arredi, delle manutenzioni, delle occupazioni, opere e depositi, temporanei o permanenti, sulle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi e relative pertinenze Art. 4 – Regolazione dei rapporti tra la Provincia di Chieti ed Amministrazioni Pubbliche - Art. 15 della Legge 241/1990 - Schema di Accordo Art. 5 – Regolazione dei rapporti tra la Provincia di Chieti e gli operatori privati – Art. 11 della Legge 241/1990 - Schema di accordo ed atto unilaterale d’obbligo Art. 6 – Patti di collaborazione Art. 7 – Divieti e prescrizioni Art. 8 - Particolari regimi concessori Art. 9 – Vigilanza Art. 10 - Disposizioni tecniche per le istanze.

REGOLAMENTO DI GESTIONE Art. 1 – Norme di riferimento ed Oggetto del Regolamento 1) Costituiscono Norme di riferimento del presente Regolamento la Legge Regionale n. 5 del 30.03.2007 - Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina, nonch� la Direttiva per la valorizzazione della costa teatina (in attuazione degli articoli 44, 45, 46 e 58 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP), oltre al vigente Regolamento per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori COSAP; 2) Il presente Regolamento ha la finalit� di tutelare e valorizzare la fascia costiera ed in particolare le aree interessate dalla realizzazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi e le sue pertinenze ricomprese nei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto, nonch� di garantire la qualit� dello sviluppo e delle trasformazioni territoriali; 3) Per perseguire questa finalit�, il Regolamento � rivolto alla valorizzazione e gestione del compendio ferroviario dismesso e del patrimonio immobiliare oggetto del Decreto Definitivo di Esproprio n. 1 del 31.03.2016, al sostegno e al controllo degli interventi di trasformazione e alla risoluzione delle problematiche inerenti la “Via Verde della Costa dei Trabocchi”; 4) Obiettivi del Regolamento sono la definizione: - dei criteri di gestione ed utilizzo delle aree residuali non impegnate dalla realizzazione della Via Verde; - dei criteri della qualit� delle trasformazioni, delle installazioni, degli arredi, delle manutenzioni, delle occupazioni, opere e depositi, temporanei o permanenti, sulle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi e relative pertinenze; - degli Schemi convenzionali con gli Enti e gli operatori privati nonch� le modalit� operative. Art. 2 – Criteri di gestione ed utilizzo delle aree non impegnate dalla realizzazione della pista ciclopedonale della Via Verde. 1) Dall’emanazione del Decreto Definitivo di Esproprio n. 1 del 31.03.2016, le aree del compendio ferroviario dismesso sono divenute di propriet� alla Provincia di Chieti. Conseguentemente cessano di avere efficacia tutti i contratti in essere anche di locazione precedentemente assunti tra i privati e/o gli operatori economici e la societ� Ferrovie dello Stato S.p.A. ed eventuali sue controllate; 2) Tali contratti, se possibile in relazione al progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi, possono essere trasformati, su richiesta degli interessati, in occupazioni temporanee o permanenti ai sensi del citato vigente Regolamento per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori COSAP, al quale occorre fare riferimento per le modalit� tecniche ed operative di istanza; 3) Le rimanenti aree non impegnate dalla realizzazione della pista ciclopedonale, degli accessi e delle sistemazioni previste dal progetto della Via Verde, sono distinte prioritariamente in cinque tipologie: a) aree disponibili localizzate a fronte o al lato delle propriet� di operatori privati e/o attivit� economiche esistenti; b) aree disponibili limitrofe ai trabocchi esistenti; c) aree oggetto di Accordi tra Amministrazioni pubbliche; d) altre aree disponibili ulteriormente distinte per tipologia di utilizzo; e) aree non disponibili; Le aree di tipo a) - disponibili localizzate a fronte o al lato delle propriet� di operatori privati e/o attivit� economiche esistenti: sono quelle aree disponibili non interessate n� occupate dalla realizzazione del progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi e nemmeno oggetto di specifici Accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi del successivo art. 4, che sono presenti in prossimit� e direttamente confinanti, di fronte o al lato, di propriet� private e/o di attivit� economiche esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Tali aree possono essere concesse, in occupazione temporanea o permanente ai privati e agli operatori economici quali “frontisti”, senza che tale concessione pregiudichi eventuali diritti di terzi, per attivit� compatibili con lo stesso progetto della Via Verde e con la sua connotazione paesaggistica, nonch� coerenti sia con le vigenti norme in materia interessanti l’ambito di riferimento e pi� segnatamente la L.R. 30.03.2007, n� 5 - Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 aprile 2007, n. 22), che con le norme nazionali e regionali regolanti le limitazioni d’uso dei suoli (vincoli eteronomi di tutela). La concessione, l’autorizzazione o l’eventuale nulla osta tecnico infatti non d� automaticamente diritto alla realizzazione di eventuali opere e/o attivit�, il cui titolo abilitativo rimane in ogni caso nella competenza del Comune di riferimento, ma solo la disponibilit� agli usi di cui all’art. 2 del citato Regolamento COSAP. Il richiedente dovr� in ogni caso fornire idonea documentazione attestante la caratteristica di “frontista” e l’inesistenza di eventuali diritti di terzi. Viene fatto divieto per terzi di presentare istanza a valere su aree disponibili fronteggianti altre propriet� private o altri operatori economici; nel caso in cui il privato o l’operatore economico frontista non presentasse istanza di occupazione temporanea o permanente, le aree rimangono nella disponibilit� della Provincia di Chieti. Le attivit� di utilizzo compatibili per le occupazioni delle aree di tipo a) sono cos� definite: - banchi di vendita e/o per lo stallo di velocipedi allestiti per la vendita stagionale di prodotti in genere, prioritariamente legati al territorio e alle sue specificit�, senza sottofondo impermeabilizzato; - chioschi e/o installazioni stagionali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande; - chioschi e/o installazioni stagionali destinati alla vendita di articoli diversi di quelli di cui ai precedenti punti; - altre compatibili occupazioni temporanee o permanenti del suolo, compresi gli impianti sportivi all’aria aperta, aree di sosta, aree per ombreggi stagionali, servizi igienici e docce, servizi al turista, strutture all’aperto, piccole aree attrezzate; Le aree di tipo b) - disponibili limitrofe ai trabocchi esistenti: sono quelle aree disponibili non interessate n� occupate dalla realizzazione del progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi e che sono presenti in prossimit� dei trabocchi esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Al fine di permettere la continuit� produttiva delle attivit� economiche esistenti, nonch� di evitare pericolose interferenze e promiscuit� funzionali con la pista ciclopedonale, ai trabocchi esistenti che ne fanno richiesta, viene data la possibilit� di realizzare soluzioni utili alla sosta dei fruitori delle attivit� economiche, sulle aree disponibili di propriet� della Provincia di Chieti prioritariamente presenti sul lato monte della pista stessa. La realizzazione materiale delle aree di sosta e dell’eventuale viabilit� di servizio viene concessa, su richiesta, in regime di occupazione permanente per un periodo massimo di 10 anni rinnovabile. Si stabilisce che, previa conclusione di specifico Accordo ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. di cui al successivo art. 5, gli oneri necessari alla realizzazione delle opere sono ad esclusivo carico degli operatori privati che ne fanno richiesta, in forma singola o associata, e che gli stessi oneri possono essere scomputati dal calcolo del canone di occupazione prioritariamente per ci� che riguarda la realizzazione dell’eventuale viabilit� di servizio, che dal momento della sua costruzione viene in propriet� alla Provincia di Chieti. Le rimanenti aree destinate alla sosta saranno secondariamente oggetto di scomputo dei lavori di costruzione e saranno oggetto di regolare concessione in regime di occupazione permanente per analogo periodo massimo di 10 anni rinnovabile. Le aree di tipo b) eventualmente presenti e disponibili sul lato mare in prossimit� dei trabocchi, possono essere oggetto, anche mediante sottoscrizione di specifico Accordo oppure Atto Unilaterale d’Obbligo, di convenzionamento per gli operatori economici che ne hanno eventuale diritto e che ne faranno richiesta, con le modalit� di cui al successivo art. 5. Tale convenzionamento pu� prevedere anche l’utilizzo in comodato gratuito di definite specifiche aree in cambio della loro manutenzione, valorizzazione ed attrezzamento per una migliore fruizione della pista stessa e delle attivit� economiche interessate. Ulteriori attivit� di utilizzo compatibili per le occupazioni delle aree di tipo b) sono cos� definite: - impianti sportivi all’aria aperta, aree per ombreggi stagionali, servizi igienici e docce, servizi al turista, aree per piccola ristorazione, aree di svago, strutture all’aperto, piccole aree attrezzate, in coerenza con quanto previsto dall’Abaco degli elementi; Le aree di tipo c) - aree oggetto di Accordi tra Amministrazioni pubbliche ai sensi del successivo art. 4: sono le rimanenti aree disponibili non impegnate dalla realizzazione della pista ciclopedonale, degli accessi, delle sistemazioni previste dal progetto, che possono essere prioritariamente oggetto di Accordo tra Amministrazioni Pubbliche ai sensi del successivo art. 4; Le aree di tipo d) - altre aree disponibili ulteriormente distinte per tipologia di utilizzo: sono le rimanenti aree disponibili non impegnate dalla realizzazione della pista ciclopedonale, degli accessi, delle sistemazioni previste dal progetto, non oggetto di convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche e con gli eventuali operatori economici, e che, previa proposta formulata dal Servizio Patrimonio Immobiliare, possono essere concesse in regime di occupazione temporanea o permanente attraverso una procedura di evidenza pubblica con le modalit� di cui al vigente Regolamento provinciale di Disciplina della concessione in uso di beni immobili a terzi e delle locazioni passive immobiliari, e solo a seguito di aggiornamento dell’elenco degli immobili concedibili in uso a terzi ai sensi del comma 4 dell’art. 4 di cui al citato Regolamento. Tali aree saranno identificate catastalmente e per ognuna di esse sar� definito un prezzo di riferimento da porre a base d’asta a partire dalle tariffe minime previste dal Regolamento COSAP (Tabelle B1 e B2 del Regolamento COSAP). Tali aree possono essere concesse, in occupazione temporanea o permanente, agli operatori economici per attivit� compatibili con lo stesso progetto della Via Verde e con la sua connotazione paesaggistica, nonch� coerenti sia con le vigenti norme in materia interessanti l’ambito di riferimento e pi� segnatamente la L.R. 30.03.2007, n� 5 - Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 18 aprile 2007, n. 22), che con le norme nazionali e regionali regolanti le limitazioni d’uso dei suoli (vincoli eteronomi di tutela). La concessione, l’autorizzazione o l’eventuale nulla osta tecnico non d� automaticamente diritto alla realizzazione di tali attivit�, il cui titolo abilitativo rimane in ogni caso nella competenza del Comune di riferimento, ma solo la disponibilit� agli usi di cui all’art. 2 del citato Regolamento COSAP. Le aree di cui al presente comma sono cos� distinte nelle seguenti tipologie di utilizzo ed in riferimento all’Abaco degli elementi allegato al presente Regolamento: d.1 - banchi di vendita e/o per lo stallo di velocipedi allestiti per la vendita stagionale di prodotti in genere, prioritariamente legati al territorio e alle sue specificit� senza sottofondo impermeabilizzato; d.2 - chioschi e/o installazioni stagionali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande; d.3 - chioschi e/o installazioni stagionali destinati alla vendita di articoli diversi di quelli di cui ai precedenti punti; d.4 - altre compatibili occupazioni temporanee o permanenti del suolo, compresi gli impianti sportivi all’aria aperta, aree di sosta, aree per ombreggi stagionali, servizi igienici e docce, servizi al turista, aree per piccola ristorazione, aree di svago, strutture all’aperto, piccole aree attrezzate; Le aree di tipo e) – aree non disponibili: Tali aree sono individuate come non disponibili e quindi non suscettibili di utilizzo e/o trasformazione. Eventuali possibilit� di utilizzo potranno essere individuate in una seconda fase di applicazione del Piano di Assetto e del presente Regolamento, a posteriori ad un procedimento di monitoraggio e valutazione degli effetti delle utilizzazioni consentite. Altre Aree: Eventuali ulteriori altre aree n� cartografate, n� identificate tipologicamente secondo le tipologie sopra descritte, sempre facenti parte del patrimonio immobiliare della Via Verde della Costa dei Trabocchi, potranno essere oggetto di istanza di utilizzo che verr� valutata di volta in volta in funzione delle caratteristiche dell’area, della sua localizzazione, dei valori paesaggistici e ambientali, nonch� in relazione all’uso previsto, in analogia con le sopra citate tipologie. Criteri generali. Le aree distinte per tipologia sono opportunamente identificate e cartografate mediante schede di dettaglio, distinte per Comune e con numerazione progressiva, che comprendono anche le limitazioni dimensionali, le distanze, le possibilit� d’uso, i riferimenti all’abaco degli elementi e ogni altro elemento utile per la loro definizione. Art. 3 – Criteri di qualit� delle trasformazioni, delle installazioni, degli arredi, delle manutenzioni, delle occupazioni, opere e depositi, temporanei o permanenti, sulle aree della Via Verde della Costa dei Trabocchi e relative pertinenze. 1) Ogni attivit� di trasformazione ed utilizzo delle aree di cui al precedente art. 2, comma 3, dovr� uniformarsi all’Abaco degli elementi allegato al presente Regolamento, nonch� ai seguenti criteri quantitativi e qualitativi: - In caso di realizzazione di chioschi ed installazioni stagionali, queste strutture dovranno essere amovibili, leggere, prioritariamente realizzate in legno e dovranno rispettare i seguenti parametri: o Dimensione massima mq 30 compresi i servizi igienici; o Altezza netta interna massima m. 3,00; o Limitazione di superfici riflettenti, max mq. 10; o Qualsiasi tipo di installazione non dovr� impedire la fruizione visiva del paesaggio naturale. Tale condizione dovr� essere dimostrata attraverso foto-inserimenti almeno da n. 6 angolazioni. - In caso di realizzazione di banchi di vendita, questi dovranno essere amovibili, leggeri, prioritariamente realizzati in legno e dovranno rispettare i seguenti parametri: o Superficie massima mq 3; - In caso di realizzazione di aree per lo stallo di velocipedi allestiti per la vendita stagionale di prodotti in genere, prioritariamente legati al territorio e alle sue specificit�, queste dovranno rispettare le disposizioni previste nell’abaco degli elementi allegato al presente Regolamento ed in ogni caso nel rispetto dei seguenti parametri: o Superficie massima mq.10 comprensivi dell’area occupata dal velocipede attrezzato; - In caso di realizzazione di impianti sportivi all’aria aperta, aree di sosta, aree per ombreggi stagionali, servizi igienici e docce, spazi per i servizi al turista, strutture all’aperto, piccole aree attrezzate, aree per la sosta di piccola ristorazione itinerante (street Food), dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell’abaco degli elementi allegato al presente Regolamento ed in ogni caso in conformit� ai seguenti parametri: o Impianti sportivi: sono ammessi campi da bocce singoli (m 27,50 x 4,00), campi da padel (m. 10,00x20,00), giochi fissi per bambini senza sottofondo impermeabilizzato (max mq.10,00), stazioni per il fitness senza sottofondo impermeabilizzato (max mq. 15,00), pareti di arrampicata (h. max 5 m.), piste pump track per skateboard e pattini; o Aree di sosta: la sosta � definita come la "sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilit� di allontanamento da parte del conducente" (art. 157, c. 1, lett. c), Codice della strada). In tal senso la realizzazione di un’area di sosta deve assolvere esigenze temporanee di sospensione della marcia dei veicoli, e dovr� essere della dimensione massima da verificarsi in funzione delle aree a vocazione turistica limitrofe e alla presenza di attivit� economiche fino ad un max pari a mq. 500 ed in ogni caso da verificarsi in funzione della effettiva disponibilit� delle aree, da realizzarsi lato monte della pista ciclopedonale, con accesso dalla viabilit� principale. Non potranno essere individuate aree di sosta in continuit�, tali da generare effetti cumulativi di aree aperte. Ogni area di sosta dovr� essere dotata di idonea schermatura a verde, anche con essenze arbustive, da realizzarsi sul lato della pista ciclopedonale. In caso di realizzazione di aree di sosta da eseguirsi ai sensi del successivo art.5 del presente Regolamento, una percentuale variabile tra il 10% ed il 30% degli stalli, in funzione dell’estensione dell’area provinciale da concedere, dovr� essere destinata da subito ad uso pubblico; o Aree per ombreggi stagionali: sono considerati ombreggi i sistemi di ombreggiamento quali ombrelloni, tende ombreggianti, tende parasole a sbraccio, tensostrutture e altri elementi aggettanti che non sporgano oltre mt 1,50, con tese di copertura realizzati sia di tela che con materiali naturali quali cannucciati. Le tende ombreggianti, intese come modeste strutture mobili, dovranno essere semplicemente poggiate o infisse al suolo, con sostegni strutturali in legno o metallo della sezione massima di cm 8x8, coperte solo da “cielino” telato ombreggiante, senza elementi di chiusura laterale Le strutture ombreggianti di H max mt 2,50 non potranno superare il 15% dell’area in concessione; o Servizi igienici e docce: le cabine e i servizi igienici dovranno essere accessibili anche ai portatori di handicap ai sensi delle vigenti norme in materia, e dovranno rispettare i seguenti parametri: ▪ Dimensione massima mq 12.60 per box; ▪ Massimo n. 3 box, due per servizi igienici, uno per docce; o Spazi per i Servizi al turista: sono spazi idonei alla localizzazione di attivit� temporanee di assistenza e di servizio al turista, quali la colonnina di ricarica elettrica dei velocipedi, la colonnina di prima officina selfservice per le biciclette, fontanelle con acqua potabile, lavapiedi, piccole zone d’ombreggio a margine della pista ciclopedonale, panchine, stralli per biciclette ecc. La dimensione massima di tali spazi � pari a mq 2 per ogni unit� di servizio, senza sottofondo impermeabilizzato; o Strutture all’aperto (dehors): sono spazi coperti o scoperti, stagionali, destinati ad ospitare posti a sedere per la piccola ristorazione. La loro tipologia dovr� essere congruente con quelle indicate nell’abaco degli elementi allegato al presente Regolamento; vanno comunque preferite le strutture semplici, sempre facilmente amovibili, con struttura preferibilmente in legno. La loro dimensione non pu� superare la superficie di mq. 30 compresi gli eventuali banconi di servizio; o Isole ecologiche: � possibile la realizzazione di isole ecologiche in quelle aree limitrofe alla pista ciclopedonale, lato monte, che presentano idonee caratteristiche di accesso per i mezzi di raccolta. Le isole ecologiche dovranno essere dotate di idonea schermatura a verde almeno su due lati, in ogni caso sul lato fronteggiante la pista ciclopedonale;

Magazzini, ripostigli per attrezzature: � possibile la realizzazione di magazzini e ripostigli per attrezzature, in coerenza con quanto indicato nell’Abaco degli elementi allegato al presente Regolamento, prioritariamente realizzati in legno e secondo i seguenti parametri: ▪ Superficie massima mq 3; ▪ Altezza netta interna massima m. 2,40; o Pavimentazioni: � vietata ogni tipo di pavimentazione impermeabile. E’ escluso l’uso di quadroni in cls, masselli tipo betonella, mentre sono da preferire pavimentazioni modulari amovibili in legno; o Accessi: gli accessi dalla pista saranno esclusivamente limitati ad accessi pedonali, per gli altri dovranno essere limitati alla possibilit� di carico e scarico dei materiali e forniture necessari all’attivit�; o Recinzioni: sono vietate le recinzioni alle aree di propriet� provinciale. Sono ammesse delimitazioni leggere degli spazi eventualmente concessi, come indicate nell’Abaco degli elementi; o Cartelli e insegne per la pubblicit�: le forme di pubblicit� permanente e temporanea sono vietate. Per particolari esigenze di promozione degli operatori economici che svolgono la loro attivit� sulla Via Verde o in prossimit� della stessa, eventuali forme di pubblicit� sono autorizzate di volta in volta sulla base di specifica istanza ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori COSAP, nel rispetto in ogni caso delle caratteristiche di pregio ambientale e paesaggistico delle aree; o Cavi aerei: � vietato l’attraversamento della pista ciclopedonale con cavi aerei e con ogni altra infrastruttura di servizio; o Manutenzione: tutte le aree concesse dovranno essere soggette alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e custodia da parte degli assegnatari; Art. 4 – Regolazione dei rapporti tra la Provincia di Chieti ed Amministrazioni Pubbliche -Art. 15 della Legge 241/1990 - Schema di Accordo. 1) l’art. 15 della Legge 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivit� di interesse comune. Inoltre l’Art. 20 del D. Lgs. 50/2016 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) prevede che il Codice degli appalti “non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80” (Motivi di esclusione). In tal senso le aree di cui all’art. 2 comma 3, lettere a) e c), possono essere oggetto di specifico Accordo con le Amministrazioni pubbliche ai sensi del citato art. 15 della L. 241/1990 al fine della realizzazione, in collaborazione, di attivit� di interesse comune compresa la realizzazione di opere di pubblico interesse sulla propriet� provinciale, compatibili con la destinazione d’uso vigente del compendio provinciale, con le norme urbanistiche e nel rispetto dei vincoli territoriali, utili all’attrezzamento e/o alla migliore fruizione della Via Verde; - le Amministrazioni pubbliche possono presentare proposte per lo svolgimento in collaborazione di attivit� di interesse comune, compresa la realizzazione di opere di pubblico interesse, e/o la gestione comune e condivisa di parti del compendio ferroviario dismesso di propriet� provinciale, nel rispetto delle seguenti modalit� operative: - l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalit� istituzionali degli enti coinvolti; - alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilit�; - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; - la realizzazione di opere di pubblico interesse, ai sensi dell’Accordo di cui al citato art. 15 della Legge 241/1990, avviene a cura e spese dell’Amministrazione pubblica richiedente; - la quantificazione economica delle opere di pubblico interesse da realizzare a cura e spese dell’Amministrazione pubblica richiedente dovr� essere conseguita prioritariamente utilizzando il vigente Prezziario Regionale delle opere pubbliche, oppure per interventi di limitati importi mediante richiesta e presentazione di almeno tre preventivi, e che le stesse opere dovranno essere oggetto di rendicontazione economica con la dimostrazione delle fatturazioni e pagamenti; - le stesse opere, come sopra economicamente quantificate e individuate in sede di Accordo, potranno essere oggetto di scomputo a valere sui canoni concessori dovuti per l’occupazione permanente delle aree di propriet� provinciale, ai sensi del vigente “Regolamento Provinciale per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori”, fino ad un periodo massimo di anni 10, e che le stesse aree ed opere pubbliche alla conclusione del periodo di efficacia dello scomputo torneranno alla piena propriet� della Provincia ed alla completa fruizione pubblica; - l’Accordo da stipularsi deve sempre essere preceduto da una determinazione a contrarre, attraverso la quale la Provincia accerta ed esterna le ragioni a fondamento della decisione di contrarre (attivit� di interesse comune, pubblico interesse, efficienza, efficacia, semplificazione) e approva lo schema di Accordo ai sensi dell’Art. 15 della Legge 241/1990, impostato secondo lo schema allegato al presente Regolamento; Art. 5 – Regolazione dei rapporti tra la Provincia di Chieti e gli operatori privati – Art. 11 della Legge 241/1990 - Schema di accordo ed atto unilaterale d’obbligo. 1) L’art 11 della Legge 241/1990 prevede che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10 della stessa legge 241/1990, l’amministrazione procedente pu� concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo; l’Art. 20 del D. Lgs. 50/2016 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) prevede che il Codice degli appalti “non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80” (Motivi di esclusione). In tal senso le aree di cui all’art. 2 comma 3, lettere a), b) e c), qualora non interessate dalle procedure di cui al precedente art. 4, possono essere oggetto di specifica convenzione con gli operatori privati anche al fine della realizzazione di opere pubbliche sulla propriet� provinciale, compatibili con la destinazione d’uso vigente del compendio provinciale, con le norme urbanistiche e nel rispetto dei vincoli territoriali, utili all’attrezzamento e/o alla migliore fruizione della Via Verde; 2) i soggetti di cui all’art. 10 della Legge 241/1990, possono presentare proposte di realizzazione di un’opera di pubblico interesse nel rispetto delle seguenti modalit� operative: - al fine della realizzazione di opere pubbliche sulla propriet� provinciale del compendio della Via Verde, occorrer� procedere, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 nel testo in vigore, alla definizione di Accordi pubblici nella forma di accordi sostitutivi del provvedimento, in cui l'esercizio consensuale del potere pubblico sostituisce il provvedimento finale, in un'ottica di implementazione della collaborazione tra pubblica amministrazione e privati cittadini, per un migliore perseguimento dell'interesse pubblico; - tale accordo, basato sulla proposta presentata corredata di tutti gli elementi tecnici ed economici necessari in analogia con quelli previsti dal vigente Regolamento Provinciale COSAP, dovr� essere impostato secondo lo schema convenzionale allegato al presente Regolamento; - in ogni Accordo sostitutivo del provvedimento deve essere accertata sempre la condizione di pubblico interesse oltre al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo e, quindi, di economicit� ed efficienza dell’azione amministrativa (artt. 97 Cost. e L. 241/90); - sono considerate condizioni di pubblico interesse la realizzazione di opere pubbliche sulla propriet� provinciale, compatibili con la destinazione d’uso vigente del compendio provinciale, con le norme urbanistiche e nel rispetto dei vincoli territoriali, utili all’attrezzamento e/o alla migliore fruizione della Via Verde, con istanze presentate da Enti pubblici ed operatori privati anche riuniti in forma semplice congiunta; - la realizzazione delle opere pubbliche, da autorizzarsi con l’accordo sostitutivo del provvedimento di cui al citato art. 11 della L. 241/1990 ed in ogni caso con salvezza dei diritti dei terzi, avviene a cura e spese degli istanti, i quali devono essere tutti quelli potenzialmente interessati di diritto alla realizzazione dell’opera, se necessario da individuarsi anche attraverso forme di evidenza pubblica; - la quantificazione economica delle opere di pubblico interesse da realizzare a cura e spese dei privati dovr� essere conseguita utilizzando il vigente prezziario regionale delle opere pubbliche, e che le stesse opere dovranno essere oggetto di rendicontazione economica con la dimostrazione delle fatturazioni e pagamenti; - le stesse opere, come sopra economicamente quantificate, potranno essere oggetto di scomputo a valere sui canoni concessori dovuti per l’occupazione permanente delle aree di propriet� provinciale, ai sensi del vigente “Regolamento Provinciale per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori”, fino ad un periodo massimo di anni 10, e che le stesse aree ed opere pubbliche alla conclusione del periodo di efficacia dello scomputo torneranno alla piena propriet� della Provincia ed alla completa fruizione pubblica; - in ogni caso va garantita fin da subito, all’esito della conclusione dei lavori dell’opera di pubblico interesse, una quantit� di aree non inferiore al 30% di quelle concesse in occupazione da destinarsi alla immediata fruizione pubblica e al soddisfacimento immediato del pubblico interesse; - l’accordo da stipularsi deve sempre essere preceduto da una determinazione a contrarre, attraverso la quale la Provincia accerta ed esterna le ragioni a fondamento della decisione di contrarre (pubblico interesse, efficienza, efficacia, semplificazione) e approva lo schema di Accordo sostitutivo del provvedimento; 3) Eventuali ulteriori necessit� da parte di operatori privati potr� essere se del caso valutata e processata attraverso lo strumento dell’Atto unilaterale d’obbligo, da verificarsi sempre nei limiti delle prescrizioni del vigente Regolamento provinciale COSAP (arredi, passerelle ecc., con l’obbligo della manutenzione orinaria delle aree di relazione), secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera b);

Art. 6 – Patti di collaborazione. 1) Le aree di cui all’art. 2 comma 3, lettere c) e d), qualora non interessate dalle procedure di cui ai precedenti artt. 4 e 5, possono essere oggetto dei Patti di collaborazione di cui al vigente Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Provincia di Chieti per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/11/2019. Art. 7 – Divieti e prescrizioni. 1) La Via Verde della Costa dei Trabocchi � una pista ciclopedonale e presenta le caratteristiche di una infrastruttura classificata dal Codice della Strada quale Strada Fbis “itinerari ciclopedonali” e quindi � percorribile solo da velocipedi (veicoli con due ruote o pi� ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altres� considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione � progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare). 2) non � possibile l’accesso e/o l’attraversamento della pista ciclabile con mezzi meccanici a motore, se non per casi eccezionali e di emergenza da verificare ed autorizzare di volta in volta; 3) � sempre consentito l’accesso e la circolazione sulla Via Verde di mezzi di soccorso, di vigilanza da parte degli organi di polizia, nonch� di controllo e gestione da parte del personale della Provincia di Chieti; 4) al fine della salvaguardia dell’opera pubblica, coerentemente con le caratteristiche stesse dell’opera, sono vietati i seguenti interventi e/o attivit�: a. divieto di lasciare i cani liberi; b. divieto di passeggio con cavalli; c. divieto di abbandono rifiuti; d. danneggiamenti, scritte, affissioni, disegni; e. bivacco, campeggio, ad esclusione delle aree attrezzate previste; f. danneggiamenti alla flora e alle specie botaniche, il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonch� l'introduzione di specie non autoctone; g. limite massimo di velocit� a 20 km/h per i velocipedi e altri mezzi su ruote; h. limite per i gruppi di ciclisti, fino ad un massimo di 10 disposti in fila indiana o a coppia, distanziati tra gruppi minimo di 100 metri; i. divieto di suoni, grida, schiamazzi o rumori molesti, a tutte le ore del giorno e della notte; j. divieto di accendere fuochi e di lasciare mozziconi accesi, divieto di fuochi pirotecnici non autorizzati; k. divieto di apertura nuove strade e sentieri o accessi; l. divieto di pubblicit� cartacea e cartelloni temporanei ad eccezione delle aree dedicate, come descritto al precedente art. 3; Art. 8 - Particolari regimi concessori 1) Per le seguenti tipologie di situazioni, interventi e attivit� si fa riferimento all’Abaco degli elementi allegato al presente Regolamento nonch� alle disposizioni di cui al del vigente Regolamento Provinciale per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori (COSAP): - l’installazione di mezzi pubblicitari - Titolo III, Capo I, artt. 65 e seguenti; - ponteggi ed impalcature temporanei; - pali e/o archi temporanei, palchi per festeggiamenti; - cestini e mastelli per rifiuti, piazzole ed isole ecologiche private; - manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici presenti lato mare; 2) Eventuali esigenze di permessi temporanei per l’effettuazione di attraversamenti alla pista ciclopedonale o per attivit� di carico e scarico, vanno richiesti al competente Ufficio provinciale che effettuer� idonea istruttoria della richiesta e provveder� se del caso all’autorizzazione temporanea. In ogni caso � previsto il deposito cauzionale di una somma in denaro a garanzia di eventuali danneggiamenti alla Via Verde. Per eventuali altre necessit� di accesso temporaneo a fondi privati confinanti con la propriet� provinciale della Via Verde, occorre presentare apposita istanza in carta semplice, corredata da necessaria documentazione tecnica, con l’indicazione delle esigenze eccezionali occorrenti; 3) Per quanto riguarda le eventuali necessit� di realizzazione di sottoservizi a servizio di aree ed immobili privati (acqua luce scarichi), le istanze dovranno essere redatte ai sensi di quanto previsto dal citato vigente Regolamento Provinciale per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori (COSAP). Art. 9 – Vigilanza 1) L’Amministrazione Provinciale vigila, a mezzo del proprio personale competente anche in materia di viabilit�, sulle attivit� autorizzate e permesse sulla Via Verde, vigilando anche in merito alla corretta applicazione del presente Regolamento. La stessa Provincia vigila, anche, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione della pista ciclopedonale, sul suo corretto utilizzo, sulle concessioni ed autorizzazioni rilasciate oltrech� sul termine di scadenza delle autorizzazioni concesse; 2) Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovr� essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che dovr� provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l’Amministrazione provinciale, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d’ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell’autorizzazione; 3) La vigilanza pu� essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all’articolo 12 comma 1 del Codice della Strada, il quale agisce per competenza elevando i verbali e le sanzioni necessarie, e trasmette le proprie segnalazioni all’Amministrazione provinciale per altri provvedimenti di competenza; 4) Limitatamente in prossimit� di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza pu� essere svolta, nell’ambito delle rispettive competenze anche da funzionari dei Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali e dal personale della Capitaneria di Porto, i quali agiscono per competenza elevando i verbali e le sanzioni necessarie, e trasmettono le proprie segnalazioni alla Provincia, per altri provvedimenti di competenza; 5) Vigilano inoltre: • Le Forze dell’Ordine; • Gli Agenti di Polizia Provinciale; • Il Personale della Provincia di Chieti con qualifica di agente stradale; 6) Per le violazioni accertate vige il Quadro sanzionatorio previsto dal Codice della Strada e dal Codice Penale; 7) Le aree di accesso principali e minori sono dotate di impianti di video sorveglianza opportunamente segnalati. L’accesso alle registrazioni � permesso alla Provincia di Chieti, alle Autorit� giudiziarie e alle Forze dell’Ordine per le loro rispettive attivit� istituzionali; 8) La Provincia si riserva di stipulare specifici Accordi con le Amministrazioni pubbliche al fine di meglio disciplinare le attivit� di sorveglianza (Comuni, Forze dell’Ordine, Capitaneria di porto ecc.). Art. 10 - Disposizioni tecniche per le istanze 1) Per quanto attiene la procedura amministrativa per il rilascio degli atti autorizzativi collegati alle istanze di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, vigono le norme del vigente Regolamento Provinciale per l’applicazione dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei canoni di concessione non ricognitori (COSAP) ed in particolare il Capo II, artt. 12 e seguenti fino all’art. 23.

ALLEGATI: - Schema convenzionale di Accordo tra Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 (art. 4 del Regolamento di Gestione); - Schema convenzionale di Accordo sostitutivo del Provvedimento tra Amministrazione Pubblica e Privati ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 (art. 5 del Regolamento di Gestione); - Atto unilaterale d’obbligo (art. 5 del Regolamento di Gestione).


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