11/01/2022
DOVEROSO IL RICORSO AL TAR CONTRO LA LATITANZA DELLA MAGGIORANZA ATESSANA NELL’AFFRONTARE LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.
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LE EVENTUALI INCOMPATIBILITA’ SULLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE VANNO ACCERTATE IN CONSIGLIO E NON SUPPOSTE. BORRELLI HA NEGATO E CALPESTATO IL DIRITTO DEGLI ATESSANI �DI DECIDERE LE SORTI URBANISTICHE DEL PROPRIO TERRITORIO
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Com’� ORMAI noto il �Consiglio comunale di Atessa con 8 voti favorevoli e 4 contrari (vale a dire con un numero di voti inferiore alla maggioranza dei consiglieri, 17) ha deciso di non decidere sulla variante al PRG, delegando ad un Commissario, nominato dalla Regione, la sua approvazione per presunte e non accertate incompatibilit� di alcuni consiglieri.
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Dopo aver attentamente valutato un numero rilevante di precedenti e consultato la giurisprudenza in materia, mi sono permesso in apertura di consiglio di presentare, in virt� dell’ ART. 54 del regolamento del Consiglio, �una Questione pregiudiziale e sospensiva affinch� il Consiglio venisse aggiornato ad una data che consentisse la valutazione ponderata della documentazione attinente la� variazione al PRG,� con o.d.g. riferito alla discussione ed approvazione di essa.
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Questo perch� solo e soltanto all’interno della discussione sarebbe stato �possibile valutare� la incompatibilit� per interesse di un Consigliere e si sarebbe potuto provvedere alle conseguenti decisioni che avrebbero potuto anche non comportare necessariamente il ricorso al Commissario ad acta.
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Infatti, se il Consiglio comunale fosse stato convocato in una data che avesse consentito una attenta disamina del progetto di variante, e con o.d.g. relativo alla discussione ed approvazione della variante stessa, sarebbe anche potuto accadere:
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a)- la verifica della non sussistenza degli elementi atti a configurare il conflitto di interesse di un consigliere;
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b)- �che, ove fossero stati riscontrati� eventuali ipotesi di interesse di un consigliere, quella porzione di piano regolatore �poteva �essere stralciata ed approvata con l’astensione del consigliere interessato;
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c)- che il consiglio approvasse una variante alla variante che escludesse l’incompatibilit� esistente.
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Invece � stato deciso tutto a scatola chiusa. Non � stato possibile comprendere la effettiva presenza di incompatibilit� e, soprattutto, non � stata data la possibilit� di discutere nel merito la variante al PRG e di esaminarla compiutamente, stante la fretta di convocazione del Consiglio , 31 dicembre, per la vigilia della befana ( 5 gennaio), come se si volesse nascondere qualcosa a tutti e , quindi, ai cittadini.
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Vale la pena sottolineare che la “copiosa” giurisprudenza in materia � concorde nel fatto che per esserci conflitto di interesse di un consigliere, nell’approvazione di un piano regolatore “occorre che vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che si va a discutere e votare� e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta”.
Ed ancora: “il concreto vantaggio, che la delibera avrebbe comportato in favore dei soggetti che si sarebbero dovuti astenere, deve essere diretto ed immediato, non essendo sufficiente la generica circostanza relativa alla semplice condizione che alcuni consiglieri siano proprietari di fondi”
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Per tali considerazioni, ho richiesto tutti gli atti relativi connessi alla delibera che � stata approvata dalla maggioranza, �per adire , IN ACCORDO CON GLI ALTRI MEMBRI DI MINORANZA, ricorso alla giustizia amministrativa finalizzato all’annullamento della stessa, �viziata da eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge.