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03/06/2022

Inserito da Antonio Calabrese | 0 commenti
Atessa: il Sindaco Borrelli emana un'ordinanza per la cattura e/o abbattimento di cinghiale selvatico allo stato brado � Misure di tutela della pubblica e privata incolumit�.

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carlos 030622

ORDINANZA SINDACALE N. 24/2022 OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 44, comma 4, della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i. per la cattura e/o abbattimento di cinghiale selvatico allo stato brado – Misure di tutela della pubblica e privata incolumit�. IL SINDACO RICHIAMATA: la propria precedente ordinanza n. 24/2021 del 06 luglio 2021, successivamente integrata con ordinanza n. 26/2021 del 13.07.2021, emessa ai sensi dell’art. 44, comma 4, della L.R. 10/2004 e ss.mm.ii. e prorogata con ordinanza n. 10/2022 del 10 marzo 2022; RILEVATO: che i termini di validit� del provvedimento sopra citato erano stabiliti in 60 giorni; CONSIDERATO: - che l’incolumit� pubblica, la sicurezza urbana e la tutela della salute dei cittadini rappresentano un interesse pubblico primario; - che si verificano, con sempre maggiore frequenza, avvistamenti e incursioni di cinghiali selvatici (Sus scrofa) allo stato brado nei centri abitati del Comune di Atessa e, da ultimo, in pieno Centro Storico; - da diversi giorni hanno segnalato la presenza di un cinghiale di rilevanti dimensioni sulla Villa comunale, in pieno centro abitato e luogo frequentato soprattutto da mamme e bambini; - che in particolare gli avvistamenti di cinghiali in prossimit� dei centri abitati presenti nel territorio comunale, che causano situazioni di pericolo attuale e di paura tra i residenti, si sono verificati fino al pi� recente periodo in zona Discesa Santa Maria, via Don Minzoni, via Cavalieri di Vittorio Veneto, Fonte Cicala, San Luca, Capragrassa, San Marco, Cona, Masciav�, Fonte Cicero, Torrente Appello, Villa Comunale, quartiere Sant’Antonio; - che altrettanto numerosi sono gli incidenti stradali causati dagli ungulati, come rilevabili dai verbali degli organi di polizia presenti in atti; - che le incursioni dei cinghiali in aree antropizzate, rivestendo il carattere della imprevedibilit�, danno luogo a situazioni di effettivo pericolo per i residenti che giustificano, in deroga alla disciplina ordinaria, l’esercizio del potere di ordinanza ex art. 44, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i. per contrastare la presenza degli ungulati; ACCERATATO: - che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della legge 150/92 e difatti sono inclusi nell’Allegato A) del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 199, come modificato dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 2001 (pubblicato in G.U. n, 111 del 15 maggio 2001) che indica le specie di animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumit� pubblica; - che l’art. 1 del predetto decreto ministeriale prevede “ai fini dell’individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumit� pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l’incolumit� e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattivit� che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo; 2 - che tra gli animali pericolosi inclusi nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del decreto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cio� provenienti direttamente dall’ambiente naturale, tra cui in particolare la scrofa cinghiale dell’ordine Artiodactyla Famiglia Suidale Genere Sus Scrofa; - che il selvatico in questione ha presenza stabile nella zona, poich� si muove quotidianamente in un contesto ristretto ovvero in un territorio fortemente antropizzato; RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO: affrontare tale situazione “eccezionale e imprevedibile” che costituisce una concreta minaccia per la pubblica incolumit� e per la sicurezza urbana, dove inattuabile � stata l’attivit� ordinaria, messa in atto dalla Regione Abruzzo quale controllo della fauna selvatica ex. DGR n. 139/2019 e s.m.i. nonostante che al capo A 2.2 detti che le azioni di prelievo previste sono finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati da ungulati alle coltivazioni agricole e alle attivit� antropiche in zone sensibili (rete viaria, aree urbane e peri-urbane) poich� tale attivit� � stata fortemente limitata con la modifica dell’art. 44 L.R. 10/2004 della Regione Abruzzo, che ha normato con novella anche i prelievi nei centri urbani; CONSIDERATO improcrastinabile, per i motivi di cui sopra, emanare un’ordinanza ai sensi dell’art. 44, comma 4 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i. per la disciplina delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiale presenti in localit� Discesa Santa Maria, via Don Minzoni, via Cavalieri di Vittorio Veneto, Fonte Cicala, San Luca, Capragrassa, San Marco, Cona, Masciav�, Fonte Cicero, Torrente Appello, Villa Comunale, quartiere Sant’Antonio; DATO ATTO: - che con nota prot. 12226 trasmessa a mezzo PEC, si � provveduto a rappresentare l’attuale situazione di minaccia per la pubblica incolumit� e per la sicurezza urbana all’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); - che nella precedente ordinanza n.10/2022 del 10 marzo 2022 era gi� stata rappresentata all’ISPRA la situazione, che � andata ulteriormente aggravandosi; - che con nota, prot. 7186 del 29.03.2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, l’ISPRA aveva espresso parere tecnico favorevole alla attuazione degli interventi ivi previsti; - che sono stati informati dell’adozione della presente Ordinanza la Regione Abruzzo / Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e il competente ATC Vastese; SENTITO per le vie brevi il Comandante della Polizia Provinciale Dott. Antonio Miri il quale ha indicato in 40 unit� i capi da abbattere; VISTO l’art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 77; VISTA la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, in particolare l’art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica, VISTO l’art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.; DISPONE Per i motivi espressi in premessa e allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini: - che la Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento presso la Regione Abruzzo, dia attuazione, con gli strumenti previsti dalla normativa, a specifici piani di intervento per la cattura o l’abbattimento dei cinghiali selvatici allo stato brado presenti nei centri urbani del Comune di Atessa e pi� specificatamente in zona Discesa Santa Maria, via Don Minzoni, via Cavalieri di Vittorio Veneto, Fonte Cicala, San Luca, Capragrassa, San Marco, Cona, Masciav�, Fonte Cicero, Torrente Appello, Villa Comunale, quartiere Sant’Antonio; - che le modalit� di prelievo o abbattimento selettivo siano effettuate direttamente sotto la responsabilit� della Polizia Provinciale di Chieti, che curer� anche il destino dei capi abbattuti e l’avvio delle attivit� di monitoraggio sanitario; 3 - che nell’esecuzione delle attivit� di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini; - il termine di vigenza della stessa � fissato in 60 giorni; - il numero dei cinghiali selvatici da abbattere, nell’ambito del territorio comunale, � di 40 capi, sulla base della valutazione del Comandante della Polizia Provinciale di Chieti Dott. Antonio Miri. Ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorit� sanitarie. Si raccomanda, altres�, la necessit� che sia segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate o putrefatte. La presente ordinanza sia notificata: al Prefetto di Chieti; al Comandante della Polizia Provinciale di Chieti; alla Regione Abruzzo - Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; all’ISPRA; al Gruppo Carabinieri Forestali di Chieti; al Comando Stazione dei Carabinieri Nucleo Forestale di Lanciano; al Comando Stazione dei Carabinieri di Atessa; ai Servizi Veterinari della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti; al Comando della Polizia Municipale; all’ATC Vastese. Si dispone, altres�, che si dia informazione del presente provvedimento tramite l’Albo Pretorio, il sito istituzionale e degli altri canali di comunicazione di norma utilizzati. AVVERTE che avverso la presente ordinanza � possibile presentare ricorso al TAR competente entro 60 giorni, o entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971. Atessa, 03 giugno 2022

IL SINDACO Giulio Sciorilli Borrelli�

cinghiali 030622

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